Un fenomeno in continua ascesa è quello delle automobili circolanti sprovviste di copertura assicurativa. Il fenomeno si è certamente accentuato con il protrarsi della crisi economica che attanaglia il nostro paese sommato agli alti costi dei premi assicurativi che l’automobilista è costretto a sostenere. Comunque sia, stiamo parlando di una omissione che sicuramente non ha giustificazioni. La legge impone l’obbligatorietà dell’assicurazione di base se si intende circolare su strada.
Ma cosa accade all’automobilista che circola senza copertura assicurativa?
L’articolo 193 del nuovo codice della strada specifica che tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie devono avere la copertura dell’assicurazione, pena la sanzione amministrativa che va da 841 a 3.578 euro. Tale sanzione può essere ridotta ad un quarto nel caso in cui venga effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza dell’assicurazione oppure nel caso in cui l’interessato esprima la volontà, entro 30 giorni dalla sanzione, di voler demolire il veicolo.
La guida senza assicurazione comporta anche il sequestro del veicolo, che verrà restituito dopo il pagamento della sanzione prevista, del trasporto, del deposito e dell’assicurazione per un periodo di almeno 6 mesi.
Qualora invece il nostro automobilista dovesse essere protagonista di un incidente , la mancata copertura assicurativa gli procurerà l’esborso dell’importo dei danni procurati a terzi. Spesso capita di ritrovarsi vittima di incidenti con la parte avversa non coperta da polizza assicurativa e nelle condizioni o nella volontà di non potere o volere pagare i danni creati. In questo caso lo sfortunato automobilista si rivolgerà al fondo vittime della strada che risarcirà il danno per poi rifarsi su chi lo ha provocato.
Oggi qualche compagnia prevede nelle condizioni in deroga alla polizza, la possibilità di anticipare il danno subito e di rivalersi essa stessa nei confronti del fondo.